Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Risoluzione 217 A (III), del 10 dicembre 1948.
(Preambolo): Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana,
e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il
disconocimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell’uomo; (…)
L’Assemblea Generale proclama la
presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come ideale comune da
raggiungersi…
Articolo 2. 1. Ad
ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Articolo 18. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazione e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
(...) Fonte:
N.U.
Convenzione
(europea) per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e Protocollo
addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.
I Governi
firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa;
Considerata la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che
questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali
ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il
fine del Consiglio dell’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra
i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e
lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro
profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi
stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda
essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e,
dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo
a cui essi si appellano;
Risoluti, in
quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio
comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di
preminenza del diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la
garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,
hanno
convenuto quanto segue:
1. Le
Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro
giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente
Convenzione.
(...)
9. Libertà
di pensiero di coscienza e di religione 1) Ogni persona
ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di
manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia
in pubblico, che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
2) La libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo puo essere oggetto di quelle sole
restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una
società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o
della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
10. Libertà
d’espressione 1) Ogni persona ha diritto alla libertà
d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte
delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente
articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione
le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2) L’esercizio di queste
libertà, comportando doveri e responsabilità, puo essere sottoposto a
determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge
e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza
nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei
disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione
della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di
informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del
potere giudiziario. (…)
13. Diritto
a un ricorso effettivo Ogni persona i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un
ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione
sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni
ufficiali.
14. Non
discriminazione nel godimento dei diritti Il godimento dei
diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere
assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di
colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. (Omissis).
Protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell uomo e delle liberta fondamentali (nº. 1).
(Omissis).
Articolo 2. Il diritto all’istruzione (education)
non puo essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che
assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il
diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo
conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche. (Omissis).
[Tratto da S. Berlingò-G. Casuscelli,
Codice del Diritto Ecclesiastico, Milano 1985].
Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
nonché del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
adottati rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.
Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali
Gli Stati parti del presente
Patto, Considerato che, in conformità ai principî enunciati nello Statuto delle
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che questi diritti
derivano dalla dignità inerente alla persona umana;...
Hanno convenuto
quanto segue: (Omissis).
2. 1) (Omissis).
2) Gli Stati parti del presente
Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno
esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il
colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi
altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la
nascita o qualsiasi altra condizione.
(Omissis).
13. 1)
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo
all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno
sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il
rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono
inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare
in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la
comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi
razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
2) (...)
3) Gli Stati parti del presente
Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei
tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite
dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono
essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare
l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie
convinzioni. (Omissis) .
Patto relativo al diritti civili e politici
Gli Stati parti del presente
Patto, (...) hanno convenuto quanto segue:
(Omissis).
18. 1)
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo
di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune
con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio
credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.
2) Nessuno puo essere
assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o
adottare una religione o un credo di sua scelta.
3) La libertà di manifestare la
propria religione o il proprio credo puo essere sottoposta unicamente alle
restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della
sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale
pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.
4) Gli Stati parti del presente
Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei
tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in
conformità alle proprie convinzioni.
(...)
20. 1)
Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.
2) Qualsiasi appello all’odio
nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla
discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.
(...)
26. Tutti
gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge A questo riguardo,
la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli
individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione
politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la
condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
27. In
quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche,
gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del
diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la
propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri
del proprio gruppo. (Omissis). [Tratto da S. Berlingò-G. Casuscelli, Codice del Diritto
Ecclesiastico, Milano 1985].
OEA. Pacto de San José de Costa Rica Convención Americana de Derechos Humanos, firmada el 22 de noviembre de 1969.
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;...
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una Convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,
Han convenido en lo siguiente: (...)
Obligación de respetar los derechos
Artículo 1. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención persona es todo ser humano.
Deber de adoptar disposiciones de derecho interno
Artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades
(...)
Libertad de conciencia y de religión
Artículo 12. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones. (...) [Tratto da J. Hervada-J.M. Zumaquero, Textos
Internacionales de Derechos Humanos, Pamplona 1978].
CARTA AFRICANA DEI
DIRITTI DELL’UOMO E DEI POPOLI (28 giugno 1981)[1]
Articolo 2 Ogni
persona ha diritto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti e
garantiti nella presente Carta senza alcuna distinzione, in particolare senza
distinzione di razza, sesso, etnia, colore, lingua, religione, opinione
politica o qualsiasi altra opinione, di origine nazionale o sociale, di
fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione.
Articolo 8 La
libertà di coscienza, la professione e la libera pratica della religione sono
garantite. Con l’eccezione dell’ordine pubblico, nessuno sarà soggetto a misure
miranti a restringere l’esercizio di queste libertà.
Risoluzione
n. 36/55, adottata il 25 novembre 1981, dall’Assemblea
Generale dell’ONU, contenente la Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le
forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la
convinzione.
L’Assemblée
générale,
Considérant qu’un
des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la
dignité et de l’égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les
Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en
coopération avec l’Organisation des Nations Unies en vue de développer et
d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de
langue ou de religion,
Considérant que la
Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme proclament les principes de non-discrimination
et d’égalité devant la loi et le droit à la liberté de pensée, de conscience,
de religion ou de conviction,
Considérant que le
mépris et la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en
particulier du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de
conviction, quelle qu’elle soit, sont directement ou indirectement à l’origine
de guerres et de grandes souffrances infligées à l’humanité, spécialement dans
les cas où ils servent de moyen d’ingérence étrangère dans les affaires
intérieures d’autres Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples
et les nations,
Considérant que la
religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments
fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de
conviction doit être intégralement respectée et garantie,
Considérant qu’il
est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en
ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction, et de faire en sorte
que l’utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles
avec la Charte des Nations Unies, les autres instruments pertinents des Nations
Unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas
admissible,
Convaincue que la
liberté de religion et de conviction devrait également contribuer à la
réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et d’amitié entre les
peuples et à l’élimination des idéologies ou pratiques du colonialisme et de la
discrimination raciale,
Prenant acte
avec satisfaction de l’adoption, sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées, et de l’entrée en vigueur
de certaines de ces conventions, visant à éliminer diverses formes de
discrimination,
Préoccupée par les
manifestations d’intolérance et par l’existence de discrimination en matière de
religion ou de conviction que l’on constate encore dans certains parties du
monde,
Résolue à
prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les
formes et manifestations de cette intolérance et à prévenir et combattre toute
discrimination fondée sur la religion ou la conviction,
Proclame la
présente Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction:
1. 1)
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce
droit implique la liberté d’avoir une religion ou n’importe quelle conviction
de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et
l’accomplissement des rites, les pratique et l’enseignement.
2) Nul ne subira de contrainte pouvant
porter atteinte à sa liberté d’avoir une religion ou une conviction de son
choix.
3) La liberté de manifester sa
religion ou sa conviction ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui
sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité
publique, de l’ordre public, de la santé, ou de la morale ou des libertés et
droits fondamentaux d’autrui.
2. 1)
Nul ne peut faire l’objet de discrimination de la part d’un Etat, d’une
institution, d’un groupe ou d’un individu quelconque en raison de sa religion
ou de sa conviction.
2) Aux fins de la présente
Déclaration, on entend par les termes “intolérance et discrimination fondées
sur la religion ou la conviction” toute distinction, exclusion, restriction ou
préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour l’objet ou
pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice des droits de l’homme et des libertées fondamentales sur une base
d’égalité.
3. La
discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de
conviction constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des
principes de la Charte des Nations Unies et doit être condamnée comme une
violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et énoncés en détail dans les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, et comme un obstacle aux
relations amicales et pacifiques entre les nations.
4. 1) Tous
les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute
discrimination, en raison de la religion ou de la conviction, dans la
reconnaissance, I’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique,
politique, sociale et culturelle.
2) Tous les Etats s’efforceront
d’adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur,
selon le cas, à l’effet d’interdire toute discrimination de ce genre, et de
prendre toutes mesures appropriées pour combattre l’intolérance fondée sur la
religion ou d’autres convictions en la matière.
5. 1)
Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l’enfant ont le droit
d’organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou
conviction et en tenant compte de l’éducation morale conformément à laquelle
ils estiment que l’enfant doit être élevé.
2) Tout enfant jouit du droit
d’accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme
aux voeux de ses parentes ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut
être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une
conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l’intérêt
de l’enfant étant le principe directeur.
3) L’enfant doit être protégé
contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction.
Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié
entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la
liberté de religion ou de conviction d’autrui, et dans la pleine conscience que
son énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables.
4) Dans le cas d’un enfant qui
n’est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux
exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux en
matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en considération,
l’intérêt de l’enfant étant le principe.
5) Les pratiques d’une religion
ou de convictions dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter
préjudice ni à sa santé physique ou mentale, ni à son développement complet,
compte tenu du paragraphe 3 de l’article premier de la présente Déclaration.
6.
Conformément à l’article premier de la présente Déclaration et sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de
conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés
suivantes:
a) La liberté de pratiquer un
culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction
et d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins;
b) La liberté de fonder et
d’entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;
c) La liberté de confectionner,
d’acquérir et d’utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel
requis par les rites ou les usages d’une religion ou d’une conviction;
d) La liberté d’écrire, de
publier et de diffuser des publications sur ces sujets;
e) La liberté d’enseigner une
religion ou une conviction dans des lieux convenant à cette fin;
f) La liberté de solliciter et
de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de
particuliers et d’institutions;
g) La liberté de former, de
nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés,
conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;
h) La liberté d’observer les
jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux
préceptes de sa religion ou de sa conviction;
t) La liberté d’établir et de
maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière
de religion et de conviction aux niveaux national et international.
7. Les
droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la
législation nationale d’une manière telle que chacun soit en mesure de jouir
desdits droits et libertés dans la pratique.
8.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme
constituant une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme. [Tratto da S. Berlingò-G. Casuscelli, Codice del Diritto
Ecclesiastico, Milano 1985].
Parlamento Europeo
Parlamento
europeo. Risoluzione su un’azione comune degli Stati
membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge
compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di
religione, approvata il 22 maggio 1984
Il Parlamento Europeo — accettando il principio sancito
dall’art. 9 della convenzione europea sui diritti dell’uomo,
—visto
il trattato CEE e segnatamente il suo art. 220,
—visto
che il 1985 sarà l’anno internazionale della gioventù,
—viste
le proposte di risoluzione concernenti:
- il
pericolo causato dalla Chiesa dell’unificazione di Sun Myung Moon (doc.
1-2/82),
- le
attività della Chiesa dell’unificazione di Sun Myung Moon (doc. 1-109/82),
— visti
la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, I’istruzione, l’informazione
e lo sport e il parere della commissione giuridica (doc. 1-47/84),
A) conscio
della preoccupazione che suscitano in taluni cittadini e famiglie dell Comunità
le attività di nuove organizzazioni che operano al riparo della libertà di
religione quando le loro pratiche ledono i diritti dell’uomo e del cittadino e
pregiudicano la situazione sociale degli interessati,
B) ribadendo il
principio che negli Stati membri della Comunità europea vige la piena libertà
di religione e di opinione e perciò gli organi della Comunità non hanno alcun
diritto di giudicare la legittimità delle credenze religiose in generale e
l’attività religiosa in particolare,
C) convinto che
in questo contesto non si pone in discussione la validità delle convinzioni
religiose bensì la liceità o meno delle pratiche connesse con mmissione di
nuovi membri e con il loro trattamento,
D) considerando
che i problemi posti dal sorgere delle predette organizzazioni costituiscono un
fenomeno mondiale che si manifesta, sia pure con intensità diversa, in tutti
gli Stati membri e ha già dato luogo in alcuni di essi a indagini, a
provvedimenti governativi e a sentenze,
E) considerando
che i membri di queste organizzazioni, quando abbandonano il modo di vita
seguito fino allora, incontrano problemi sul píano sociale e lavorativo che
possono avere conseguenze negative non solo per loro stessi, ma anche per la
società e per il sistema sociale,
F) consapevole
che è molto difficile -date le differenti denominazioni di queste
organizzazioni negli Stati membri- farsene un’idea neutrale intesa da tutti
allo stesso modo;
1) ritiene
nccessario che i competenti Consigli dei ministri -vale a dire i ministri
dell’Interno e della giustizia riuniti nell’ambito della cooperazione politica
nonché il Consiglio dei ministri degli affari sociali- abbiano al più presto
uno scambio di informazioni sui problemi sollevati dall’attività delle predette
organizzazioni e che in tale sede vengano trattati in particolare i seguenti
temi:
a) procedura applicata nel conferimento del carattere di utilità pubblica e
nella concessione dell’esonero fiscale a queste organizzazioni,
b) osservanza delle leggi vigenti nei rispettivi Stati membri, per
esempio in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale,
c) conseguenze dell’inadempienza di queste leggi per la società,
d) ricerca delle persone scomparse e possibilità, in questo campo, di
una cooperazione con paesi terzi,
e) in quale modo verrebbero lesi i diritti della libertà personale dei
membri,
j) istituzione di servizi che forniscano assistenza legale ai membri
quanao lasciano le rispettive organizzazioni e li aiutino a reinserirsi nella
società e nel mondo del lavoro,
g) attuali carenze legislative dovute a normative diverse
nei singoli Stati, cosicché in certi paesi si possono esercitare attività
eventualmente vietate in altri;
2) invita gli
Stati membri a mettersi d’accordo su una raccolta di dati concernenti le
ramificazioni internazionali delle predette organizzazioni, compresi eventuali
nomi fittizi e organizzazioni camuffate, nonché le loro attività ncgli Stati
membri;
3) invita la
Commissione
a) a presentare una relazione su quanto si è detto al paragrafo 2, che
indichi in particolare come si siano comportate sinora le istanze statali,
soprattutto organi di polizia e tribunali, di fronte alle infrazioni della
legge compiute da qucste organizzazioni e riferisca sui risultati cui sono
pervenute le commissioni d’inchiesta, insediate dallo Stato, in merito a queste
organizzazioni;
b) a elaborare procedure atte ad assicurare, in questo contesto,
un’efficace protezione dei cittadini della Comunità;
4) chiede ai competenti Consigli
dci minislri -sulla base dei dati raccolti e della relazione della Commissione-
di dibattere i problemi posti dall’attività delle predette organizzazioni e di
mettere in tal modo gli Stati membri in condizione di tutelare in maniera
concertata i diritti dei loro cittadini;
5) raccomanda
che per l’esame, la registrazione e la valutazione dell’attività dclle suddette
organizzazioni vengano impiegati i seguenti criteri:
a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere
obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per
il loro avvenire,
b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull’impegno
che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale,
c) dopo l’adesione a un’organizzazione i contatti da parte della famiglia e
degli amici devono essere possibili,
d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di
formazione di portarlo a termine,
e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell’individuo:
— il diritto di abbandonare liberamente un’organizzazione;
— il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente
che tramite corrispondenza o telefono;
— il diritto di chiedere un consiglio all’esterno, sia di carattere giuridico
che di altro tipo;
— il diritto di chiedere l’assistenza medica;
f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare
nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la
prostituzione;
g) le organizzazioni non possono richiedere un’adesione permanente
all’organizzazione a quei membri potenziali -per esempio studenti o turisti-
che si trovano temporaneamete in un paese diverso da quello di residenza;
h) al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e
immediatamente specificare la denominazione e i principi dell’organizzazione;
i) le organizzazioni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora
esse lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri;
j) le predette organizzazioni devono assicurare che le persone che dipendono da
loro o svolgono un’attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali
negli Stati membri nei quali vivono o lavorano;
k) se un membro intraprende un viaggio all’estero, soprattutto in un paese
lontano, nell’interesse dell’organizzazione, quest’ultima deve assumersi la
responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di
malattia;
l) Le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; la
corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari;
m) per i figli dei membri, le organizzazioni devono fare tutto il possibile
affinché siano impartite loro un’educazione, un’istruzione e cure appropriate;
inoltre. devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere;
6) ritiene
auspicabile un’azione comune anche nell’ambito del Consiglio d’Europa e chiede
pertanto ai governi degli stati membri di adoperarsi affinché il Consiglio
d’Europa elabori appropriate convenzioni che proteggano efficacemente i singoli
dalle possibili macchinazioni di queste organizzazioni e dalla loro coartazione
fisica e psichica;
7) incarica il
suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al
Consiglio delle Comunità europee, ai governi e parlamenti degli Stati membri,
nonché al Consiglio d’Europa.
Risoluzione
sulle sette in Europa Processo verbale del 29/02/1996 -
Edizione provvisoria
Il Parlamento europeo,
- vista
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, del 4 novembre 1950,
- visto
il trattato sull'Unione europea e segnatamente l'articolo F, paragrafo 2,
l'articolo K1, punti 2, 5, 6, 7 e 9 nonché l'articolo K3,
- vista
la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del
fanciullo (GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.),
- vista
la raccomandazione 1178 (del 1992) del Consiglio d'Europa relativa alle sette e
ai nuovi movimenti religiosi,
A. ribadendo il suo impegno nei
confronti dei principi fondamentali dello Stato di diritto democratico, quali
la tolleranza, la libertà di coscienza e di religione, la libertà di pensiero,
di associazione e di riunione,
B. considerando che i recenti
avvenimenti in Francia, in particolare la morte di 16 persone, fra le quali 3
bambini, avvenuta il 23 dicembre 1995 nel Vercors, hanno posto in evidenza le
attività pericolose di talune associazioni dette sette,
C. considerando che le attività
dei gruppi di sette o associazioni settarie sono un fenomeno in pieno sviluppo,
sempre più multiforme, ovunque nel mondo,
D. considerando che molte religioni
ed altre sette sono perfettamente legittime e possono pertanto esigere la
protezione delle loro organizzazioni ed attività con le garanzie relative alla
libertà individuale e religiosa contenute nella Convenzione europea sui diritti
dell'uomo,
E. considerando tuttavia che
talune sette, operanti attraverso una rete transfrontaliera all'interno
dell'Unione europea, praticano attività di carattere illecito e criminale e
commettono violazioni dei diritti dell'uomo, quali maltrattamenti, violenze sessuali,
sequestri, tratta di esseri umani, incoraggiamento di comportamenti aggressivi
o diffusione di ideologie razziste, frode fiscale, trasferimenti illegali di
fondi, traffico di armi, traffico di stupefacenti, violazione del diritto del
lavoro o esercizio illegale della medicina,
1. riafferma il diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di associazione, soggetto ai
limiti imposti dalla necessità di rispettare la libertà e la vita privata
dell'individuo di fornire protezione da pratiche quali la tortura, i
trattamenti inumani e degradanti, la schiavitù ecc.;
2. invita gli Stati membri a
garantire che le autorità giudiziarie e di polizia facciano un uso efficace
delle disposizioni e degli strumenti giuridici già esistenti a livello nazionale,
e a cooperare attivamente e più strettamente, in particolare nel quadro di
Europol, per lottare contro le violazioni dei diritti fondamentali delle
persone di cui si rendono colpevoli certe sette;
3. chiede agli Stati membri di
accertare se le rispettive disposizioni giuridiche, fiscali e penali sono
idonee ad impedire che le attività di tali sette sfocino in azioni illecite;
4. invita i governi degli Stati
membri a non rendere automatica la concessione dello statuto religioso e a
considerare, nel caso di sette implicate in attività clandestine o criminali,
l'opportunità di togliere loro lo statuto di comunità religiose che conferisce
vantaggi fiscali e una certa protezione giuridica;
5. invita, a tale riguardo, gli
Stati membri ad intensificare lo scambio di informazioni al fine di raccogliere
dati sul fenomeno settario;
6. chiede al Consiglio di
studiare, proporre e adottare tutte le misure fondate su un'applicazione
efficace degli strumenti iscritti nel quadro del titolo VI del trattato
sull'Unione europea e
della legislazione comunitaria
esistente, al fine di controllare e combattere le attività illegali delle sette
nell'Unione europea; chiede al Consiglio di promuovere la cooperazione fra gli
Stati membri e i paesi terzi per rintracciare le persone scomparse e facilitare
il loro reinserimento nella società;
7. invita la Commissione e gli
Stati membri a dare prova della massima vigilanza onde evitare che siano
concesse sovvenzioni comunitarie ad associazioni settarie illecite;
8. incarica la sua commissione
per le libertà pubbliche di proporre alle commissioni omologhe dei parlamenti
nazionali che la prossima riunione congiunta sia dedicata alla questione delle
sette, così da poter scambiare informazioni sull'organizzazione, i metodi di
lavoro e il comportamento delle sette in ciascuno degli Stati membri e trarre
conclusioni sul modo migliore per contenere le attività indesiderate e sulle
strategie miranti a promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
sulle sette; chiede che le conclusioni della riunione siano presentate a questo
Parlamento sotto forma di relazione;
9. incarica il suo Presidente di
trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.
Consiglio di Europa
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Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Documento conclusivo della riunione di seguimento conclusasi a
Vienna nel 1989, sull’Atto finale di Helsinki (1975), sottoscritto da 35 paesi.
Art. 16:
“Al fine di assicurare la
libertà dell’individuo di professare e praticare una religione o una
convinzione, gli Stati partecipanti, fra l’altro,
16.1. adotteranno misure
efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione
o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il
riconoscimento, l’esercizio e il godimento dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica,
sociale e culturale e assicureranno l’effettiva uguaglianza fra credenti e non
credenti;
16.2. favoriranno un clima di
reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra
credenti e non credenti;
16.3. riconosceranno, su loro
richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a
praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status
per esse previsto nei rispettivi paesi;
16.4. rispetteranno il diritto
di tali comunità religiose di
costituire
e mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili,
organizzarsi
secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,
scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle
rispettive esigenze e alle norme nonché qualsiasi intesa liberamente accettata
fra esse e il proprio Stato,
sollecitare
e ricevere contributi volontari sia finanziari che d’altro genere;
16.5. si impegneranno in
consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fin
di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà
religiosa;
16.6. rispetteranno il diritto
di ciascuno di impartire e ricevere un’istruzione religiosa nella lingua a
propria scelta, individualmente o in associazione con altri;
16.7. rispetteranno, in tale
contesto, fra l’altro, la libertà dei genitori di assicurare l’educazione
religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;
16.8. consentiranno la
formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate;
16.9. rispetteranno il diritto
dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed
utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed
altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della
convinzione;
16.10. consentiranno ai culti,
alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l’importazione
e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;
16.11. considereranno
favorevolmente l’interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico
dialogo, fra l’altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa”.
17. (...)
(Cooperazione nel settore
umanitario. Contatti fra persone) Art. 32: “Essi consentiranno ai credenti, ai
culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di
stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con
gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l’altro con viaggi,
pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti
religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed
avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare
con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o
convinzione”.
Documento
conclusivo della riunione di Vienna (15 gennaio 1989) Questioni
relative alla Sicurezza in Europa. Principi, in G.
Barberini, Dalla CSCE alla OCSE. Testi e Documenti, Perugia 1995,
p. 189-190 e 216.
[1] Adottata
a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo
dell’Organizzazione dell’Unità Africana. Entrata in vigore il 21 ottobre 1986.
Stati Parti al gennaio 2004: 53 (tutti gli Stati membri dell’Unione Africana). Fonte:
www.centrodirittiumani.unipd.it.
[2]
Discussion par l'Assemblée le 22 juin 1999 (18e séance) (voir Doc. 8373,
rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme,
rapporteur: M. Nàstase; Doc. 8379, avis de la commission des questions
sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Hegyi; et Doc. 8383,
avis de la commission de la culture et de l'éducation, rapporteur: M. de Puig).
Texte adopté par l'Assemblée le 22 juin 1999 (18e séance).
[3] Assembly debate on 22 June
1999 (18th Sitting) (see Doc. 8373, report of the Committee on Legal Affairs
and Human Rights, rapporteur: Mr Nˆstase, Doc. 8379; opinion of the Social,
Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mr Hegyi; and Doc. 8383,
opinion of the Committee on Culture and Education, rapporteur: Mr de Puig).
Text adopted by the Assembly on 22 June 1999 (18th Sitting).