la libertà religiosa nei testi internazionali

Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Risoluzione 217 A (III), del 10 dicembre 1948.

(Preambolo): Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconocimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo; (…)

L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come ideale comune da raggiungersi…

Articolo 2. 1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazione e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

(...)    Fonte: N.U.

Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa;

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio dell’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo a cui essi si appellano;

Risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

1. Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

(...)

9. Libertà di pensiero di coscienza e di religione    1) Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico, che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2) La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo puo essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

10. Libertà d’espressione   1) Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2) L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, puo essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario. (…)

13. Diritto a un ricorso effettivo  Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

14. Non discriminazione nel godimento dei diritti   Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. (Omissis).

Protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle liberta fondamentali (nº. 1).

(Omissis). Articolo 2. Il diritto all’istruzione (education) non puo essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche. (Omissis). [Tratto da S. Berlingò-G. Casuscelli, Codice del Diritto Ecclesiastico, Milano 1985].

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.

Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali

Gli Stati parti del presente Patto, Considerato che, in conformità ai principî enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia  e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;...

Hanno convenuto quanto segue: (Omissis).

2. 1) (Omissis).

2) Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

(Omissis).

13. 1) Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2) (...)

3) Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. (Omissis) .

Patto relativo al diritti civili e politici

Gli Stati parti del presente Patto, (...) hanno convenuto quanto segue:

(Omissis).

18. 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e nell’insegnamento.

2) Nessuno puo essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3) La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo puo essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4) Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

(...)

20. 1) Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

2) Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

(...)

26. Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

27. In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo. (Omissis). [Tratto da S. Berlingò-G. Casuscelli, Codice del Diritto Ecclesiastico, Milano 1985].

 

OEA. Pacto de San José de Costa Rica Convención Americana de Derechos Humanos, firmada el 22 de noviembre de 1969.

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;...

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una Convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,

Han convenido en lo siguiente: (...)

Obligación de respetar los derechos

Artículo 1. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención persona es todo ser humano.

Deber de adoptar disposiciones de derecho interno

Artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades

(...)

Libertad de conciencia y de religión

Artículo 12. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (...) [Tratto da J. Hervada-J.M. Zumaquero, Textos Internacionales de Derechos Humanos, Pamplona 1978].

 

CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEI POPOLI (28 giugno 1981)[1]

Articolo 2 Ogni persona ha diritto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti e garantiti nella presente Carta senza alcuna distinzione, in particolare senza distinzione di razza, sesso, etnia, colore, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, di origine nazionale o sociale, di fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione.

Articolo 8 La libertà di coscienza, la professione e la libera pratica della religione sono garantite. Con l’eccezione dell’ordine pubblico, nessuno sarà soggetto a misure miranti a restringere l’esercizio di queste libertà.

 

Risoluzione n. 36/55, adottata il 25 novembre 1981, dall’Assemblea Generale dell’ONU, contenente la Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione.

L’Assemblée générale,

Considérant qu’un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la dignité et de l’égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies en vue de développer et d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme proclament les principes de non-discrimination et d’égalité devant la loi et le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction,

Considérant que le mépris et la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle qu’elle soit, sont directement ou indirectement à l’origine de guerres et de grandes souffrances infligées à l’humanité, spécialement dans les cas où ils servent de moyen d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures d’autres Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples et les nations,

Considérant que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie,

Considérant qu’il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction, et de faire en sorte que l’utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte des Nations Unies, les autres instruments pertinents des Nations Unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible,

Convaincue que la liberté de religion et de conviction devrait également contribuer à la réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et d’amitié entre les peuples et à l’élimination des idéologies ou pratiques du colonialisme et de la discrimination raciale,

Prenant acte avec satisfaction de l’adoption, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et de l’entrée en vigueur de certaines de ces conventions, visant à éliminer diverses formes de discrimination,

Préoccupée par les manifestations d’intolérance et par l’existence de discrimination en matière de religion ou de conviction que l’on constate encore dans certains parties du monde,

Résolue à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes et manifestations de cette intolérance et à prévenir et combattre toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction,

Proclame la présente Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction:

1. 1) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir une religion ou n’importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratique et l’enseignement.

2) Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir une religion ou une conviction de son choix.

3) La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

2. 1) Nul ne peut faire l’objet de discrimination de la part d’un Etat, d’une institution, d’un groupe ou d’un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.

2) Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes “intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction” toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour l’objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertées fondamentales sur une base d’égalité.

3. La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies et doit être condamnée comme une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et énoncés en détail dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, et comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations.

4. 1) Tous les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination, en raison de la religion ou de la conviction, dans la reconnaissance, I’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle.

2) Tous les Etats s’efforceront d’adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à l’effet d’interdire toute discrimination de ce genre, et de prendre toutes mesures appropriées pour combattre l’intolérance fondée sur la religion ou d’autres convictions en la matière.

5. 1) Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l’enfant ont le droit d’organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou conviction et en tenant compte de l’éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l’enfant doit être élevé.

2) Tout enfant jouit du droit d’accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux voeux de ses parentes ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur.

3) L’enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction d’autrui, et dans la pleine conscience que son énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables.

4) Dans le cas d’un enfant qui n’est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux en matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en considération, l’intérêt de l’enfant étant le principe.

5) Les pratiques d’une religion ou de convictions dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale, ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l’article premier de la présente Déclaration.

6. Conformément à l’article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:

a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins;

b) La liberté de fonder et d’entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées;

c) La liberté de confectionner, d’acquérir et d’utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d’une religion ou d’une conviction;

d) La liberté d’écrire, de publier et de diffuser des publications sur ces sujets;

e) La liberté d’enseigner une religion ou une conviction dans des lieux convenant à cette fin;

f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d’institutions;

g) La liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction;

h) La liberté d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction;

t) La liberté d’établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion et de conviction aux niveaux national et international.

7. Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la législation nationale d’une manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique.

8. Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme. [Tratto da S. Berlingò-G. Casuscelli, Codice del Diritto Ecclesiastico, Milano 1985].

 

Parlamento Europeo

Parlamento europeo. Risoluzione su un’azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione, approvata il 22 maggio 1984

Il Parlamento Europeo — accettando il principio sancito dall’art. 9 della convenzione europea sui diritti dell’uomo,

—visto il trattato CEE e segnatamente il suo art. 220,

—visto che il 1985 sarà l’anno internazionale della gioventù,

—viste le proposte di risoluzione concernenti:

- il pericolo causato dalla Chiesa dell’unificazione di Sun Myung Moon (doc. 1-2/82),

- le attività della Chiesa dell’unificazione di Sun Myung Moon (doc. 1-109/82),

— visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, I’istruzione, l’informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica (doc. 1-47/84),

A) conscio della preoccupazione che suscitano in taluni cittadini e famiglie dell Comunità le attività di nuove organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione quando le loro pratiche ledono i diritti dell’uomo e del cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati,

B) ribadendo il principio che negli Stati membri della Comunità europea vige la piena libertà di religione e di opinione e perciò gli organi della Comunità non hanno alcun diritto di giudicare la legittimità delle credenze religiose in generale e l’attività religiosa in particolare,

C) convinto che in questo contesto non si pone in discussione la validità delle convinzioni religiose bensì la liceità o meno delle pratiche connesse con mmissione di nuovi membri e con il loro trattamento,

D) considerando che i problemi posti dal sorgere delle predette organizzazioni costituiscono un fenomeno mondiale che si manifesta, sia pure con intensità diversa, in tutti gli Stati membri e ha già dato luogo in alcuni di essi a indagini, a provvedimenti governativi e a sentenze,

E) considerando che i membri di queste organizzazioni, quando abbandonano il modo di vita seguito fino allora, incontrano problemi sul píano sociale e lavorativo che possono avere conseguenze negative non solo per loro stessi, ma anche per la società e per il sistema sociale,

F) consapevole che è molto difficile -date le differenti denominazioni di queste organizzazioni negli Stati membri- farsene un’idea neutrale intesa da tutti allo stesso modo;

1) ritiene nccessario che i competenti Consigli dei ministri -vale a dire i ministri dell’Interno e della giustizia riuniti nell’ambito della cooperazione politica nonché il Consiglio dei ministri degli affari sociali- abbiano al più presto uno scambio di informazioni sui problemi sollevati dall’attività delle predette organizzazioni e che in tale sede vengano trattati in particolare i seguenti temi:

       a) procedura applicata nel conferimento del carattere di utilità pubblica e nella concessione dell’esonero fiscale a queste organizzazioni,

       b) osservanza delle leggi vigenti nei rispettivi Stati membri, per esempio in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale,

       c) conseguenze dell’inadempienza di queste leggi per la società,

       d) ricerca delle persone scomparse e possibilità, in questo campo, di una cooperazione con paesi terzi,

       e) in quale modo verrebbero lesi i diritti della libertà personale dei membri,

       j) istituzione di servizi che forniscano assistenza legale ai membri quanao lasciano le rispettive organizzazioni e li aiutino a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro,

       g) attuali carenze legislative dovute a normative diverse nei singoli Stati, cosicché in certi paesi si possono esercitare attività eventualmente vietate in altri;

2) invita gli Stati membri a mettersi d’accordo su una raccolta di dati concernenti le ramificazioni internazionali delle predette organizzazioni, compresi eventuali nomi fittizi e organizzazioni camuffate, nonché le loro attività ncgli Stati membri;

3) invita la Commissione

       a) a presentare una relazione su quanto si è detto al paragrafo 2, che indichi in particolare come si siano comportate sinora le istanze statali, soprattutto organi di polizia e tribunali, di fronte alle infrazioni della legge compiute da qucste organizzazioni e riferisca sui risultati cui sono pervenute le commissioni d’inchiesta, insediate dallo Stato, in merito a queste organizzazioni;

       b) a elaborare procedure atte ad assicurare, in questo contesto, un’efficace protezione dei cittadini della Comunità;

4) chiede ai competenti Consigli dci minislri -sulla base dei dati raccolti e della relazione della Commissione- di dibattere i problemi posti dall’attività delle predette organizzazioni e di mettere in tal modo gli Stati membri in condizione di tutelare in maniera concertata i diritti dei loro cittadini;

5) raccomanda che per l’esame, la registrazione e la valutazione dell’attività dclle suddette organizzazioni vengano impiegati i seguenti criteri:

       a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire,

       b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull’impegno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale,

       c) dopo l’adesione a un’organizzazione i contatti da parte della famiglia e degli amici devono essere possibili,

       d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine,

       e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell’individuo:

                   — il diritto di abbandonare liberamente un’organizzazione;

                   — il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono;

                   — il diritto di chiedere un consiglio all’esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo;

                   — il diritto di chiedere l’assistenza medica;

       f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la prostituzione;

       g) le organizzazioni non possono richiedere un’adesione permanente all’organizzazione a quei membri potenziali -per esempio studenti o turisti- che si trovano temporaneamete in un paese diverso da quello di residenza;

       h) al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e immediatamente specificare la denominazione e i principi dell’organizzazione;

       i) le organizzazioni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora esse lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri;

       j) le predette organizzazioni devono assicurare che le persone che dipendono da loro o svolgono un’attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali negli Stati membri nei quali vivono o lavorano;

       k) se un membro intraprende un viaggio all’estero, soprattutto in un paese lontano, nell’interesse dell’organizzazione, quest’ultima deve assumersi la responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di malattia;

       l) Le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari;

       m) per i figli dei membri, le organizzazioni devono fare tutto il possibile affinché siano impartite loro un’educazione, un’istruzione e cure appropriate; inoltre. devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere;

6) ritiene auspicabile un’azione comune anche nell’ambito del Consiglio d’Europa e chiede pertanto ai governi degli stati membri di adoperarsi affinché il Consiglio d’Europa elabori appropriate convenzioni che proteggano efficacemente i singoli dalle possibili macchinazioni di queste organizzazioni e dalla loro coartazione fisica e psichica;

7) incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee, ai governi e parlamenti degli Stati membri, nonché al Consiglio d’Europa.

 

Risoluzione sulle sette in Europa Processo verbale del 29/02/1996 - Edizione provvisoria 

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950,

- visto il trattato sull'Unione europea e segnatamente l'articolo F, paragrafo 2, l'articolo K1, punti 2, 5, 6, 7 e 9 nonché l'articolo K3,

- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo (GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.),

- vista la raccomandazione 1178 (del 1992) del Consiglio d'Europa relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi,

A. ribadendo il suo impegno nei confronti dei principi fondamentali dello Stato di diritto democratico, quali la tolleranza, la libertà di coscienza e di religione, la libertà di pensiero, di associazione e di riunione,

B. considerando che i recenti avvenimenti in Francia, in particolare la morte di 16 persone, fra le quali 3 bambini, avvenuta il 23 dicembre 1995 nel Vercors, hanno posto in evidenza le attività pericolose di talune associazioni dette sette,

C. considerando che le attività dei gruppi di sette o associazioni settarie sono un fenomeno in pieno sviluppo, sempre più multiforme, ovunque nel mondo,

D. considerando che molte religioni ed altre sette sono perfettamente legittime e possono pertanto esigere la protezione delle loro organizzazioni ed attività con le garanzie relative alla libertà individuale e religiosa contenute nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo,

E. considerando tuttavia che talune sette, operanti attraverso una rete transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, praticano attività di carattere illecito e criminale e commettono violazioni dei diritti dell'uomo, quali maltrattamenti, violenze sessuali, sequestri, tratta di esseri umani, incoraggiamento di comportamenti aggressivi o diffusione di ideologie razziste, frode fiscale, trasferimenti illegali di fondi, traffico di armi, traffico di stupefacenti, violazione del diritto del lavoro o esercizio illegale della medicina,

1. riafferma il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di associazione, soggetto ai limiti imposti dalla necessità di rispettare la libertà e la vita privata dell'individuo di fornire protezione da pratiche quali la tortura, i trattamenti inumani e degradanti, la schiavitù ecc.;

2. invita gli Stati membri a garantire che le autorità giudiziarie e di polizia facciano un uso efficace delle disposizioni e degli strumenti giuridici già esistenti a livello nazionale, e a cooperare attivamente e più strettamente, in particolare nel quadro di Europol, per lottare contro le violazioni dei diritti fondamentali delle persone di cui si rendono colpevoli certe sette;

3. chiede agli Stati membri di accertare se le rispettive disposizioni giuridiche, fiscali e penali sono idonee ad impedire che le attività di tali sette sfocino in azioni illecite;

4. invita i governi degli Stati membri a non rendere automatica la concessione dello statuto religioso e a considerare, nel caso di sette implicate in attività clandestine o criminali, l'opportunità di togliere loro lo statuto di comunità religiose che conferisce vantaggi fiscali e una certa protezione giuridica;

5. invita, a tale riguardo, gli Stati membri ad intensificare lo scambio di informazioni al fine di raccogliere dati sul fenomeno settario;

6. chiede al Consiglio di studiare, proporre e adottare tutte le misure fondate su un'applicazione efficace degli strumenti iscritti nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea e

della legislazione comunitaria esistente, al fine di controllare e combattere le attività illegali delle sette nell'Unione europea; chiede al Consiglio di promuovere la cooperazione fra gli Stati membri e i paesi terzi per rintracciare le persone scomparse e facilitare il loro reinserimento nella società;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a dare prova della massima vigilanza onde evitare che siano concesse sovvenzioni comunitarie ad associazioni settarie illecite;

8. incarica la sua commissione per le libertà pubbliche di proporre alle commissioni omologhe dei parlamenti nazionali che la prossima riunione congiunta sia dedicata alla questione delle sette, così da poter scambiare informazioni sull'organizzazione, i metodi di lavoro e il comportamento delle sette in ciascuno degli Stati membri e trarre conclusioni sul modo migliore per contenere le attività indesiderate e sulle strategie miranti a promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle sette; chiede che le conclusioni della riunione siano presentate a questo Parlamento sotto forma di relazione;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.

 

Consiglio di Europa

Recommandation 1412 (1999)[2]

Recommendation 1412 (1999)[3]

Activités illégales des sectes

Illegal activities of sects

(Extrait de la Gazette officielle du Conseil de l'Europe - juin 1999)

(Extract from the Official Gazette of the Council of Europe - June 1999)

1. L'Assemblée rappelle sa Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dans laquelle elle a estimé inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes au motif que celle-ci risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'aux religions traditionnelles.

1. The Assembly recalls its Recommendation 1178 (1992) on sects and new religious movements, in which it considered that major legislation on sects was undesirable on the grounds that such legislation might well interfere with the freedom of conscience and religion guaranteed by Article 9 of the European Convention on Human Rights as well as harm traditional religions.

2. L'Assemblée réaffirme son attachement à la liberté de conscience et de religion. Elle reconnaît le pluralisme religieux comme une conséquence naturelle de la liberté de religion. Elle considère la neutralité de l'Etat et une protection égale devant la loi comme des garanties fondamentales pour éviter toute discrimination et invite donc les autorités étatiques à s'abstenir de prendre des mesures fondées sur un jugement de valeur relatif aux croyances.

2. The Assembly reaffirms its commitment to freedom of conscience and religion. It recognises religious pluralism as a natural consequence of freedom of religion. It regards state neutrality and equal protection before the law as fundamental safeguards against any form of discrimination and therefore calls upon state authorities to refrain from taking measures based on a value judgment concerning beliefs.

3. Dans sa Recommandation 1178 (1992) elle s'était limitée à recommander au Comité des Ministres d'entreprendre des actions d'information et de formation, tant à l'égard des jeunes que du public en général, tout en demandant que la personnalité juridique soit accordée aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment enregistrés.

3. In Recommendation 1178 (1992), it simply recommended that the Committee of Ministers take measures to inform and educate young people and the general public and requested that corporate status be granted to all sects and new religious movements which had been registered.

4. Depuis l'adoption de cette recommandation, un certain nombre d'incidents graves se sont produits qui ont incité l'Assemblée à se pencher à nouveau sur le phénomène.

4. Since that recommendation was adopted, a number of serious incidents have taken place which have prompted the Assembly to study the phenomenon once again.

5. L'Assemblée est parvenue à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont ou ne sont pas une religion. Cependant, les groupes désignés sous ce nom suscitent une certaine inquiétude, qu'ils se décrivent comme religieux, ésotériques ou spirituels, et cela doit être pris en considération.

5. The Assembly has come to the conclusion that it is unnecessary to define what constitutes a sect or to decide whether it is a religion or not. However, there is some concern about groups that are thought of as sects, whatever religious, esoteric or spiritual description they adopt, and this needs to be taken into account.

6. Par ailleurs, elle estime qu'il faut veiller à ce que les activités de ces groupes, qu'ils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques, et notamment avec les dispositions de l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et soient également légaux.

6. On the other hand, it takes the view that it is essential to ensure that the activities of these groups, be they of a religious, esoteric or spiritual nature, are in keeping with the principles of our democratic societies and, in particular, with the provisions of Article 9 of the European Convention on Human Rights, as well as being legal.

7. Il est primordial de disposer d'une information fiable sur lesdits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni des associations de défense des victimes de sectes, et de la diffuser largement au grand public, après que les personnes concernées aient eu la possibilité d'être entendues sur l'objectivité de telles informations.

7. It is of prime importance to have reliable information on these groups that emanates neither exclusively from the sects themselves nor from associations set up to defend the victims of sects, and to circulate it widely among the general public, once those concerned have had the chance to comment on the objectivity of such information.

8. L'Assemblée réitère la nécessité d'une action spécifique d'information sur l'histoire et la philosophie des grands courants de pensée et des religions, visant notamment les adolescents, dans le cadre des programmes scolaires.

8. The Assembly reiterates the need to include specific information on the history and philosophy of important schools of thought and of religion in academic curricula, especially those for teenagers.

9. L'Assemblée attache une grande importance à la protection des plus vulnérables, et notamment des enfants d'adeptes de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, en cas de mauvais traitements, de viols, d'absence de soins, d'endoctrinement par lavage de cerveau et de non-scolarisation qui rend impossible tout contrôle de la part des services sociaux.

9. The Assembly attaches great importance to protecting those most vulnerable, and particularly the children of members of religious, esoteric or spiritual groups, in case of ill-treatment, rape, neglect, indoctrination through brainwashing and non-enrolment at school, which makes it impossible for welfare services to exercise supervision.

10. En conséquence, l'Assemblée invite les gouvernements des Etats membres:

10. Therefore, the Assembly calls on the governments of member states:

i. à créer ou à soutenir, si nécessaire, des centres  nationaux ou régionaux d'information sur les groupes à  caractère religieux, ésotérique ou spirituel qui soient  indépendants de l'Etat;

i. where necessary, to set up or support independent national or regional information centres on groups of a religious, esoteric or spiritual nature;

ii. à prévoir dans les programmes d'éducation générale  une information sur l'histoire et la philosophie des  grands courants de pensée et des religions;

ii. to include information on the history and philosophy of important schools of thought and of religion in general school curricula;

iii. à utiliser les procédures normales du droit pénal  et civil contre les pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel;

iii. to use the normal procedures of criminal and civil law against illegal practices carried out in the name of groups of a religious, esoteric or spiritual nature;

iv. à faire appliquer sans faille la législation sur  l'obligation de scolarité et, en cas de non-observation  de cette obligation, à faire intervenir les autorités  appropriées;

iv. to ensure that legislation on the obligation to enrol children at school is rigorously applied, and that appropriate authorities intervene in the event of non-compliance;

v. à encourager la création, si nécessaire,  d'organisations non gouvernementales pour les victimes  ou les familles des victimes des groupes à caractère  religieux, ésotérique ou spirituel, notamment dans les  pays d'Europe centrale et orientale;

v. where necessary, to encourage the setting-up of non-governmental organisations for the victims, or the families of victims, of religious, esoteric or spiritual groups, particularly in eastern and central European countries;

vi. à encourager une approche des groupes religieux  empreinte de compréhension, de tolérance, de dialogue et de résolution des conflits;

vi. to encourage an approach to religious groups which will bring about understanding, tolerance, dialogue and resolution of conflicts;

vii. à prendre des mesures fermes contre toute action  qui constitue une discrimination ou qui marginalise les  groupes minoritaires, religieux ou spirituels.

vii. to take firm steps against any action which is discriminatory or which marginalises religious or spiritual minority groups.

11. En outre, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:

11. Furthermore, the Assembly recommends that the Committee of Ministers:

i. de prévoir, le cas échéant, dans ses programmes  d'aide aux pays d'Europe centrale et orientale une  action spécifique concernant la création de centres  d'information sur les groupes à caractère religieux,  ésotérique ou spirituel dans ces pays;

i. where necessary, provide for specific action to set up information centres on groups of a religious, esoteric or spiritual nature in the countries of central and eastern Europe in its aid programmes for those countries;

ii. de créer un observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux.

ii. set up a European observatory on groups of a religious, esoteric or spiritual nature to make it easier for national centres to exchange information.

 

Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). Documento conclusivo della riunione di seguimento conclusasi a Vienna nel 1989, sull’Atto finale di Helsinki (1975), sottoscritto da 35 paesi.

Art. 16:

“Al fine di assicurare la libertà dell’individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l’altro,

16.1. adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l’esercizio e il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l’effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti;

16.2. favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;

16.3. riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status per esse previsto nei rispettivi paesi;

16.4. rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di

costituire e mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili,

organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale,

scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle norme nonché qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato,

sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d’altro genere;

16.5. si impegneranno in consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fin di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;

16.6. rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un’istruzione religiosa nella lingua a propria scelta, individualmente o in associazione con altri;

16.7. rispetteranno, in tale contesto, fra l’altro, la libertà dei genitori di assicurare l’educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;

16.8. consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate;

16.9. rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;

16.10. consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l’importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;

16.11. considereranno favorevolmente l’interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l’altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa”.

17. (...)

(Cooperazione nel settore umanitario. Contatti fra persone) Art. 32: “Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l’altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione”.

Documento conclusivo della riunione di Vienna (15 gennaio 1989) Questioni relative alla Sicurezza in Europa. Principi, in G. Barberini, Dalla CSCE alla OCSE. Testi e Documenti, Perugia 1995, p. 189-190 e 216.


[1] Adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione dell’Unità Africana. Entrata in vigore il 21 ottobre 1986. Stati Parti al gennaio 2004: 53 (tutti gli Stati membri dell’Unione Africana). Fonte: www.centrodirittiumani.unipd.it.

[2] Discussion par l'Assemblée le 22 juin 1999 (18e séance) (voir Doc. 8373, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Nàstase; Doc. 8379, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Hegyi; et Doc. 8383, avis de la commission de la culture et de l'éducation, rapporteur: M. de Puig). Texte adopté par l'Assemblée le 22 juin 1999 (18e séance).

[3] Assembly debate on 22 June 1999 (18th Sitting) (see Doc. 8373, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Nˆstase, Doc. 8379; opinion of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mr Hegyi; and Doc. 8383, opinion of the Committee on Culture and Education, rapporteur: Mr de Puig). Text adopted by the Assembly on 22 June 1999 (18th Sitting).