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Art. VI: 1. Lo Stato riconosce
gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del
diritto canonico. Gli effetti
civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione.
Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l'iscrizione nel
Registro civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del
certificato ecclesiastico dell'esistenza del matrimonio. PROTOCOLLO
FINALE (Circa l'articolo VI, 1) Subito dopo
la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è
stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati
richiesti per l'iscrizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel
cui territorio parrocchiale è stato celebrato il matrimonio entro cinque
giorni trasmetterà all'incaricato del Registro civile competente l'atto del
matrimonio canonico pel la sua opportuna iscrizione, per il caso che questa
non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate. Spetta allo
Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia
iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi. |
ART. 8: 1. Sono riconosciuti
gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto
canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri
dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la
celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli
effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio
originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le
dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. La Santa Sede
prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: a) quando gli
sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età
richiesta per la celebrazione; b) quando
sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera
inderogabile. La
trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di
nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta
di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il
matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la
trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e
ne dà notizia al parroco. Il matrimonio
ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello
stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre
il termine prescritto. La
trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due
contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione
dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato
libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di
trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai
terzi. |
Art. 10: 1. Dal momento della
celebrazione, il matrimonio canonico comporta, gli effetti del
matrimonio contratto secondo la legge polacca, se 1) fra gli
sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca; 2) in
occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno concorde
manifestazione della volomtà di produrre tali effeti e 3) la
celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su
notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla
celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non
fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della
cessazione di essa. 2. La
preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l'istruzione
dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme
del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio. |
Articolo
13:
1. Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce
gli effetti civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se
non esistono impedimenti civili per i contraenti e se sono adempiuti i
requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia. 2. Il modo e
il tempo utile per l’iscrizione del matrimonio canonico nei registri
statali dei matrimoni sono stabiliti dalla rispettiva legge della Repubblica
di Croazia 3. La
preparazione al matrimonio canonico comprende l’istruzione dei futuri sposi
sull’insegnamento della Chiesa circa l’eccellenza del sacramento del
matrimonio, in particolare circa la sua unità ed indissolubilità, nonché
sugli effetti civili del vincolo matrimoniale secondo la legge della
Repubblica di Croazia. |
2. In
conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno
adire i tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di
nullità o domandare la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non
consumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti provvedimenti
ecclesiastici avranno efficacia nell'ordine civile se sono dichiarati
conformi al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale
civile competente. |
2. Le
sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici,
che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo
ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse,
dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte
d'appello competente, quando questa accerti: a) che il
giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in
quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel
procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti
il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai
principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che
ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la
dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte
d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza
canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi
il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice
competente per la decisione sulla materia. |
3. È di
esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare circa la
validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali
previste dal diritto canonico. 4.
Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla
legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali. 5. La
questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere
oggetto di procedimento secondo l'articolo 27. 6. Allo scopo
di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari
cambiamenti nella legislazione polacca. |
4. Le decisioni
dei Tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e quelle
della Suprema Autorità della Chiesa sullo scioglimento del vincolo
matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale civile, per
l’adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo le norme
legali della Repubblica di Croazia. |
3. La Santa
Sede riafferma il valore permanente della sua dottrina sul matrimonio e
ricorda a coloro che celebrano il maltrimonio canonico il grave obbligo che
assumono di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e in particolare
di rispettarne le proprietà essenziali. |
3.
Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa
Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina
cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i
valori della famiglia, fondamento della società. |
Articolo 11:
Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e
rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della
società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte
sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del
matrimonio. |
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PROTOCOLLO
ADDIZIONALE |
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4. In relazione all'Art.
8: a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti
inderogabili della legge civile: 1 ) l'essere
uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; 2) la
sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili; 3) gli
impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta. b) Con riferimento al n.
2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di
procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento
canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto
origine. In particolare, 1) si dovrà
tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in
cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico; 2) si
considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta
esecutiva secondo il diritto canonico; 3) si intende
che in ogni caso non si procederà al riesame del merito. c) Le disposizioni del
n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore
del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato
lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato
iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto
dalle norme stesse. |
Articolo 27:
I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno regolati
mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Governo della
Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente
autorizzata dalla Santa Sede. |
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