SPAGNA

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POLONIA

CROAZIA

Art. VI: 1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico.

Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione. Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l'iscrizione nel Registro civile, che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell'esistenza del matrimonio.

PROTOCOLLO FINALE (Circa l'articolo VI, 1)

Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato celebrato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all'incaricato del Registro civile competente l'atto del matrimonio canonico pel la sua opportuna iscrizione, per il caso che questa non sia già stata effettuata a richiesta delle parti interessate.

Spetta allo Stato regolare la protezione dei diritti che, prima che il matrimonio sia iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi.

ART. 8: 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 10: 1. Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta, gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se

1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca;

2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno concorde manifestazione della volomtà di produrre tali effeti e

3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa.

2. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio.

Articolo 13: 1. Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce gli effetti civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili per i contraenti e se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia.

2. Il modo e il tempo utile per l’iscrizione del matrimonio canonico nei registri statali dei matrimoni sono stabiliti dalla rispettiva legge della Repubblica di Croazia

3. La preparazione al matrimonio canonico comprende l’istruzione dei futuri sposi sull’insegnamento della Chiesa circa l’eccellenza del sacramento del matrimonio, in particolare circa la sua unità ed indissolubilità, nonché sugli effetti civili del vincolo matrimoniale secondo la legge della Repubblica di Croazia.

2. In conformità alle disposizioni del diritto canonico, i contraenti potranno adire i tribunali ecclesiastici per chiedere la dichiarazione di nullità o domandare la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato. A richiesta di qualsiasi delle parti, detti provvedimenti ecclesiastici avranno efficacia nell'ordine civile se sono dichiarati conformi al diritto dello Stato con una risoluzione emessa dal tribunale civile competente.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico.

4. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali.

5. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere oggetto di procedimento secondo l'articolo 27.

6. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca.

4. Le decisioni dei Tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e quelle della Suprema Autorità della Chiesa sullo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale civile, per l’adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.

3. La Santa Sede riafferma il valore permanente della sua dottrina sul matrimonio e ricorda a coloro che celebrano il maltrimonio canonico il grave obbligo che assumono di attenersi alle norme canoniche che lo regolano e in particolare di rispettarne le proprietà essenziali.

 

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Articolo 11: Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del matrimonio.

 

 

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

 

 

 

4. In relazione all'Art. 8: a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1 ) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,

1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;

2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;

3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

Articolo 27: I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno regolati mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.